PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente la società CONI Servizi Spa, costituita ai sensi del medesimo articolo 8, è sciolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale alle dipendenze della società CONI Servizi Spa, è trasferito al CONI, il quale succede, altresì, in tutti i rapporti facenti capo alla medesima società sciolta ai sensi del comma 1.
      3. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive sono stabilite le modalità per procedere agli adempimenti correnti strettamente connessi al trasferimento al CONI dei rapporti di cui al comma 2 e a garantire la continuità delle attività e delle obbligazioni intraprese dalla società CONI Servizi Spa.
      4. È fatto salvo l'utilizzo delle risorse previste dal comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adempimento delle obbligazioni trasferite al CONI a seguito dello scioglimento della società CONI Servizi Spa e degli oneri direttamente connessi a garantire la successione nei rapporti della medesima società.

Art. 2.

      1. Il versamento al CONI da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle quote di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è fissato in 500.000.000 di euro annui e le relative somme sono destinate dal medesimo CONI al finanziamento dello sport.